ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - AUGUSTO CAPRIOTTI
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venerdì 19 aprile 2024

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Benessere organizzativo

Riferimento Normativo:
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Con la locuzione “benessere organizzativo” comunemente si intende la capacità di una struttura giuridica, sia essa una Azienda privata o una Pubblica Amministrazione, di promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale dei propri lavoratori per tutti i livelli e per tutti i ruoli.

I più recenti studi hanno dimostrato che le strutture organizzative più efficienti sono quelle con dipendenti soddisfatti e un “clima interno” sereno e partecipativo.

La motivazione, la collaborazione, il coinvolgimento, la corretta circolazione delle informazioni, la flessibilità, la fiducia delle persone e nelle persone sono tutti elementi che portano a migliorare la salute mentale e fisica dei lavoratori, la soddisfazione degli utenti e, da ultimo, ad aumentare la produttività e ad innalzare il livello qualitativo dei servizi erogati.

Il concetto di “benessere organizzativo” si riferisce, pertanto, al modo in cui le persone vivono la relazione con l'organizzazione in cui lavorano; tanto più una persona sente di appartenere all'organizzazione perché ne condivide i valori, le pratiche, i linguaggi, tanto più trova motivazione e significato nel proprio lavoro.

Pertanto, è indispensabile sviluppare competenze legate alla dimensione emozionale, ovvero al modo in cui le persone vivono e rappresentano l'organizzazione e, soprattutto, tenere conto dell’ambiente, del clima in cui i dipendenti quotidianamente lavorano.

Il tema del “benessere organizzativo” è ormai da tempo argomento di attenzione, anche normativa.

A tal proposito giova rammentare che, in data 24 marzo 2004, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la direttiva “Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle Pubbliche Amministrazioni” tesa a centrare l’attenzione sulla gestione delle risorse umane all’interno degli enti a mezzo della quale si è individuata quale priorità d’intervento l’adozione di misure finalizzate alla realizzazione del benessere organizzativo.

Con il citato documento, il competente Dipartimento ha sottolineato che “per lo sviluppo e l’efficienza delle amministrazioni, le condizioni emotive dell’ambiente in cui si lavora, l’assistenza di un clima organizzativo che stimoli la creatività e l’apprendimento, l’ergonomia e la sicurezza degli ambienti di lavoro, costituiscono elementi di fondamentale importanza ai fini dello sviluppo e dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche”.

Infine, tra le fonti in materia non può non citarsi l'accordo europeo stipulato a Bruxelles in data 8 ottobre 2004 (recepito in data 9 giugno 2008 per via di Accordo Interconfederale) sullo “stress lavoro-correlato” ai sensi del quale il target di riferimento per la valutazione dello stress non è il singolo lavoratore ma il benessere organizzativo nel suo insieme, anche se talvolta valutato tramite la percezione che di esso hanno le singole persone.

 
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