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venerdì 03 gennaio 2014 |
Riferimento Normativo: Art. 10, c. 8, lettera d) del d. lgs. n. 33/2013
Per “posizione organizzativa” si intende il conferimento a personale dipendente della Pubblica Amministrazione di un particolare incarico per il cui espletamento sia richiesto il possesso di particolari competenze culturali e professionali.
Destinatari di “posizione organizzativa” possono essere, secondo la specifica contrattazione collettiva, esclusivamente i dipendenti facenti parte dell'area apicale di ciascun comparto, ovvero l’area C o l’area D per il solo comparto "Regioni – Enti locali".
L’incarico in questione è sempre a tempo determinato, revocabile, retribuito e concesso per lo svolgimento di compiti ben definiti, quali la direzione di una unità organizzativa, lo svolgimento di mansioni per le quali è richiesta l’iscrizione in albi professionali o il compimento di attività di staff, di studio o anche di controllo e vigilanza, restando comunque esclusa la possibilità di conferire incarichi a contenuto generico al solo scopo di premiare sotto il profilo retributivo taluni dipendenti.
Lo scopo della introduzione delle “posizioni organizzative” nel lavoro pubblico è stato quello di consentire un impiego più flessibile del personale dipendente di qualifica non dirigenziale, mediante la creazione di un sistema di incarichi finalizzato al perseguimento di determinati risultati.
In tal modo si è tentato di introdurre anche nella Pubblica Amministrazione la cultura del lavoro per obiettivi, tipica del mondo imprenditoriale.
Giova rammentare che le “posizioni organizzative” restano incarichi a carattere meramente temporaneo e, pertanto, intrinsecamente inidonei a creare di per sé dei livelli manageriali intermedi posti tra la carriera dirigenziale e l’area impiegatizia, assimilabili ai quadri del lavoro privato.
Il titolare di una posizione organizzativa, infatti, non assume una posizione stabile all’interno dell’organizzazione amministrativa, ma è esclusivamente tenuto ad operare per lo svolgimento del progetto affidatogli fino alla naturale scadenza del relativo incarico.
Gli obblighi previsti dalla sezione "Posizioni organizzative" non riguardano questa Pubblica Amministrazione.
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