ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - AUGUSTO CAPRIOTTI
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venerdì 26 aprile 2024

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Home arrow D.Lgs. n. 33-2013 arrow Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Criteri e modalità

Riferimento normativo:
Art. 26 c. 1 del d.lgs. n. 33/2013

Questa Pubblica Amministrazione a tutt’oggi non concede, con ricorso alle proprie autonome disponibilità finanziarie, sovvenzioni, contributi, sussidi né a persone fisiche né ad enti pubblici né ad enti privati.
Con ricorso alle risorse finanziarie appositamente assegnate dal superiore Ministero nel quadro del programma annuale di valorizzazione delle eccellenze, che rientra nell'azione di promozione della cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico italiano, questa Pubblica Amministrazione provvede, sulla base delle specifiche risultanze di ciascun anno scolastico e in osservanza delle disposizioni all’uopo impartite dalla competente Direzione Generale del Ministero stesso:

  • al pagamento del premio economico individuale che, non rilevante né ai fini della tassazione né ai fini degli adempimenti del sostituto di imposta, spetta ai propri studenti che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore con la votazione di 100 e lode;
  • al pagamento del premio economico individuale che, non rilevante né ai fini della tassazione né ai fini degli adempimenti del sostituto di imposta, spetta ai propri studenti che siano risultati vincitori delle competizioni, nazionali e internazionali, riconosciute nel programma annuale di promozione delle eccellenze (Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra, etc.).

Fatto salvo quanto di seguito precisato, questa Pubblica Amministrazione a tutt’oggi non concede vantaggi economici né a persone fisiche né ad enti pubblici né ad enti privati.

Questa Pubblica Amministrazione concede ai propri studenti, in osservanza della specifica normativa tempo per tempo vigente, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.

A partire dall’a.s. 2006/2007, il principio dell’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione, previsto dall’art. 34 della Costituzione, è stato esteso dalla vigente normativa (combinato disposto dell'art. 1, c. 5 e dell'art. 6, c. 1 del D. Lgs. 15/5/2005, n. 76 e dell'art. 28 del D. Lgs. 17/10/2005, n. 226) fino a ricomprendere i primi tre anni dei corsi di studio degli Istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali del 19/6/2003.

Conseguentemente, gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli Istituti di istruzione secondaria superiore e, pertanto, si collocano ancora entro il perimetro dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, sono, a decorrere dall’a.s. 2006/2007, esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.

Il vigente impianto normativo in tema di tasse scolastiche erariali (art. 200 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297) a tutt’oggi prevede le seguenti distinte tipologie di tributo:

  • la tassa di iscrizione di euro 6,04 (sei/04) che è esigibile all’atto dell’iscrizione ad un dato corso di studio degli Istituti di istruzione secondaria superiore, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, vale per l’intera durata del ciclo di studi e non è rateizzabile;
  • la tassa di frequenza di euro 15,13 (quindici/13) che deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto ministeriale Finanze 16 settembre 1954) e deve essere pagata per intero sia nel caso che lo studente stesso si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per qualsivoglia motivo. In caso di trasferimento di uno studente da un Istituto scolastico statale ad un altro Istituto scolastico statale, il pagamento è riconosciuto valido dall’Istituto scolastico di destinazione;
  • la tassa di esame di euro 12,09 (dodici/09) che deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica e di Stato (ex maturità). Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto ministeriale Finanze citato);
  • la tassa di diploma di euro 15,13 (quindici/13) che deve essere corrisposta in un’unica soluzione, al momento del rilascio del diploma di maturità. Per la tassa di diploma non è prevista la concessione dell’esonero dal pagamento per motivi di merito, ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie (circolare ministeriale n. 146 del 15/5/1987).

Ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. n. 297/1994 citato, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali può essere concesso per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie. Questi tipi di esonero valgono per tutte le citate tasse scolastiche erariali ad eccezione della sola tassa di diploma che, come sopra riferito, può essere richiesta e conseguentemente concessa solo per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie.
Fatto salvo quanto dianzi precisato, le famiglie possono dunque chiedere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per:

  • meriti scolastici, quando si prevede il conseguimento allo scrutinio finale di una media di voti pari o superiore agli 8/10 (nel caso in cui la media non venga conseguita, la famiglia dovrà provvedere al pagamento della tassa);
  • motivi economici. Per sapere se si rientra nelle fasce di esenzione in base al reddito e al numero dei familiari è sufficiente consultare le tabelle annuali aggiornate al tasso d’inflazione programmato che il MIUR pubblica annualmente sul proprio sito istituzionale (www.pubblica.istruzione.it);
  • appartenenza ad una delle seguenti categorie:
    a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
    b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
    c) ciechi civili. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

Ai fini della dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche erariali è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore ad otto decimi.
Inoltre, sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali gli studenti stranieri che si iscrivano negli Istituti scolastici statali e i figli di cittadini italiani residenti all’estero che vengano a svolgere gli studi in Italia.

Il diritto alla concessione dell’esonero per le fattispecie sopra indicate viene perso nel caso in cui lo studente incorra in una sospensione che superi i 5 giorni o in una sanzione disciplinare più grave. I citati benefici sono inoltre sospesi nel caso di studenti ripetenti, tranne che in caso di comprovata infermità.

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/valorizzazione-delle-eccellenze
http://www.istruzione.it/allegati/cm27_13.pdf
http://www.indire.it/eccellenze/
http://www.indire.it/eccellenze/competizioni/index.php?action=cerca&database_richiesto=eccellenze
D.D.G. MIUR del 25/9/2013
Art. 200 D.Lgs. 16/4/1994, n. 297
Nota MIUR prot. n. 236 del 16/01/2013

Ultimo aggiornamento ( martedì 07 gennaio 2014 )
 
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